Legittimo il provvedimento disposto, con urgenza, dalla Procura lo scorso 19 marzo sull'area di località "Cocca Petrosa" di Briatico
«Il permesso a costruire subordinato all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria»
di Marialucia Conistabile
Convalidato dal gip, Lucia Monaco, il sequestro preventivo disposto, in via d'urgenza, lo scorso 19 marzo dai pm Mario Spagnuolo e Fabrizio Garofalo, riguardante l'area di località "Cocca Petrosa" di Briatico, frazionata in 15 lotti sulla quale vige il vincolo paesaggistico-ambientale.
Nel provvedimento di convalida il gip, che dispone al contempo il sequestro preventivo del terreno interessato, ipotizza il reato di lottizzazione mista. «La denunciata inesistenza di opere di urbanizzazione primaria nella zona d'interesse – evidenzia, tra l'altro, il gip – trova un obiettivo riscontro nella planimetria allegata al progetto assentito con permesso a costruire (n. 9/2008), laddove è prevista la predisposizione infrastrutturale di servizi primari da collegare alla rete comunale esistente, posta al di fuori del contesto dei lotti edificabili». E, inoltre, il gip rileva che «negli elaborati tecnici (del 4.7.2007) riferiti ai fabbricati» per i quali era stato richiesto il nulla osta paesaggistico «la predisposizione di forniture poste a servizio di ciascun fabbricato esclude la previsione di opere di urbanizzazione complessiva. L'emergente peculiarità delle condizioni della zona – prosegue il gip – rendeva necessaria l'autorizzazione lottizzatoria ai fini della pianificazione urbanistica di zone disarticolate per garantire uno sviluppo urbanistico concretamente aderente all'assetto risultante dagli strumenti urbanistici e, specificatamente, per adeguarne i contenuti al contesto delle zone omogenee limitrofe di tipo B; ciò – rileva il gip Monaco – nel rispetto della normativa edilizia (art. 28 L. 1150/1942) e delle stesse norme tecniche di attuazione (art. 6 Nta) del Prg che hanno considerato la necessità di tale intervento proprio in relazione alle zone con scarsezza di servizi (cd disarticolate) la cui urbanizzazione non può essere lasciata all'iniziativa del singolo privato e attuata in relazione al singolo intervento edificatorio, ma deve essere regolamentata da uno strumento attuativo di ampia portata al fine di garantire una più organica sistemazione urbanistica tale da sostenere il carico edilizio complessivamente previsto». Rilevato tutto ciò per il gip «tale intervento non può reputarsi meramente facoltativo da parte della PA (art.62 Nta) posto che la necessità di una pianificazione attuativa è rimessa non auna scelta facoltativa degli enti locali, ma a una precisa previsione di legge (n. 1150/1942 art. 28), in relazione alle aree prive di urbanizzazione o dove vi è comunque l'obiettiva esigenza di raccordare il nuovo intervento edificativo con l'aggregato abitativo preesistente, potenziando le opere di urbanizzazione pregresse. Coerentemente a tali principi – osserva il gip – l'art. 12 Dpr 380/2001, subordina il rilascio del permesso a costruire comunque all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell'attuazione delle stesse contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso».
A tal riguardo il giudice sottolinea: «La giurisprudenza della Suprema Corte ha sostenuto che la lottizzazione abusiva è configurabile, in difetto di pianificazione attuativa, anche in quelle zone ove preesistono opere di urbanizzazione proporzionalmente insufficienti, sia quantitativamente sia qualitativamente, a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti, presenti e futuri, precisando che la valutazione del grado di urbanizzazione deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio oggetto di pianificazione attuativa e non può limitarsi alle sole aree di contorno dell'edificio progettato».
Altri rilievi vengono mossi dal gip Lucia Monaco relativamente alla violazione della normativa ambientale; norma alla quale – secondo quanto osservato dal gip – solo una parte del frazionamento (la zona a monte posta a ridosso della strada comunale) non era soggetta in quanto ricadeva nella zona B, già in epoca anteriore al 1985.
Contestualmente al sequestro preventivo, disposto in via d'urganza dalla Procura lo scorso 19 marzo, informazioni di garanzia sono stati notificati al sindaco della cittadina, Andrea Niglia, al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Sisto Scordo, al geometra Michele Ventrice, dipendente dell'Ufficio tecnico, al fratello Francesco Ventrice, progettista e direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione in fase di realizzazione in tre lotti dell'area sequestrata, all'imprenditore Francesco Mamone, proprietario dell'area, a Francesco Niglia e alla moglie Lorenzina Grillo (genitori del Sindaco), a Raffaele Riga e alla moglie Marisa Fragale. Le due coppie vengono tirate in ballo in quanto figurano acquirenti di due dei tre lotti ceduti da Mamone.
da La Gazzetta del Sud (07 aprile 2009)
0 commenti:
Posta un commento